Trasparenza Bancaria e Finanziaria
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Trasparenza Bancaria e Finanziaria

EUROPROGRESS S.R.L.

Trasparenza Bancaria e Finanziaria

 

EUROPROGRESS SRL

Mediatore creditizio

Regolamento sulla Trasparenza Bancaria e Finanziaria

1. PREMESSA

Il presente Regolamento riepiloga i principali adempimenti applicabili a EUROPROGRESS S.R.L. (d’ora in avanti, il Mediatore creditizio) e a tutti i soggetti attraverso i quali questi svolge la propria attività (Dipendenti e Collaboratori, definiti in genere il Personale), in ordine al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari-finanziari. 

Nello svolgimento dell’attività il Mediatore creditizio, in persona del vertice societario e del proprio Personale, garantiscono di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità, osservando le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la mediazione creditizia, anche con riferimento alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. In particolare si impegna, nell’adempimento della propria attività di intermediazione, ad utilizzare scrupolosamente la documentazione informativa, che dovrà essere aggiornata e messa a disposizione della clientela in modo da assicurarne completezza, chiarezza e accessibilità da parte di quest’ultima e ad evitare di indirizzare il potenziale cliente verso soggetti e prodotti inadatti rispetto alle proprie caratteristiche ed esigenze finanziarie. 

2. INFORMATIVA PER LA CLIENTELA DISPONIBILE PRESSO LA SEDE

Al fine del rispetto della normativa in materia di pubblicità il Mediatore creditizio ed il Personale, nei locali aperti al pubblico, provvedono a:

  • esporre la seguente documentazione relativa al contratto di mediazione creditizia con i clienti che chiedono di essere messi in relazione con i vari Mandanti per i quali il Mediatore creditizio intermedia:
    • Avviso contenente le “Principali norme di trasparenza” relative alla mediazione creditizia
    • Foglio informativo relativo alla mediazione creditizia

 

  • esporre la seguente documentazione dei vari Mandanti per i quali il Mediatore creditizio intermedia (in presenza di convenzione stipulata):
    • Guida pratica dell’Arbitro Bancario Finanziario E’ un documento predisposto dalla Banca d’Italia (ed eventualmente personalizzato con il solo logo della Banca / Finanziaria) per illustrare i metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie attraverso ricorso all’ABF.
    • Documento contenente la Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della Legge Antiusura. Si tratta di una Tabella contenente la rilevazione dei tassi di interesse globali medi previsti dalla legge sull’usura (l.108/1996), aggiornata trimestralmente sulla base del relativo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
    • Fogli informativi Trattasi di documenti predisposti dalle Banche / Finanziarie contenenti, per i prodotti/servizi offerti dagli stessi, informazioni analitiche sul soggetto per conto del quale il prodotto/servizio viene distribuito, nonché sulle condizioni (tassi, spese, oneri e d altre condizioni contrattuali) e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto. Chi effettua l’offerta fuori sede dovrà completare con i propri dati identificativi l’apposita sezione del Foglio Informativo;
    • Principali diritti del cliente nella versione “Offerta fuori sede”. Si tratta di un documento predisposto dall’Intermediario Finanziario che illustra i principali diritti che il cliente può esercitare;

La documentazione di cui sopra viene, altresì, messa a disposizione della clientela effettiva e potenziale nell’apposito contenitore o, in difetto, in un raccoglitore ad anelli riportante, tramite adeguata etichetta, l’indicazione “INFORMATIVA A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA IN MATERIA DI TRASPARENZA BANCARIA - FINANZIARIA E PROCEDURA RECLAMO”.

La documentazione da esporre o mettere a disposizione della clientela sarà tenuta aggiornata a cura di Genny Del Seppia. Questa provvederà con cadenza trimestrale (e all’occorrenza) a inviare a tutti i Collaboratori una tabella riepilogativa denominata “Informativa per la clientela disponibile presso i Collaboratori”, contenente i documenti di trasparenza via via aggiornati dagli Intermediari Finanziari.

I Collaboratori devono provvedere tempestivamente:

  • all’aggiornamento della documentazione asportabile e/o da consegnare alla clientela;
  • alla sostituzione del documento contenente la “Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fine della legge sull’usura”.

3. INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

In materia di informazioni precontrattuali, la vigente normativa prevede che in fase precontrattuale, vale a dire prima della conclusione del contratto o comunque prima che il potenziale cliente sia vincolato ad un offerta, il soggetto (Dipendente o Collaboratore) che provvede alla messa in relazione della clientela deve consegnare al potenziale cliente i documenti di trasparenza di cui al punto 2. In particolare, dovrà sempre procedere a quanto segue:

  • per l’incarico di mediazione creditizia: consegnare l’Avviso contenente le Principali norme di trasparenza ed il Foglio informativo del Mediatore Creditizio; 
  • per il rapporto con il singolo Mandante messo in relazione: consegnare i Principali diritti della clientela, il Foglio informativo del prodotto / servizio richiesto, il Documento contenente la “Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge Antiusura” e la Guida pratica dell’ABF.

Su espressa richiesta del cliente colui che effettua l’offerta fuori sede è tenuto altresì a consegnare al cliente stesso copia completa del contratto idonea alla stipula, fornendo chiara evidenza al richiedente che l’ottenimento di tale documento può essere subordinato, a discrezione della Banca / Finanziaria, al pagamento delle spese di istruttoria e che in alternativa può ricevere, gratuitamente, copia dello schema di contratto privo delle condizioni economiche  e del preventivo. La consegna di detta documentazione non impegna il cliente alla stipula, essendo rimessa allo stesso la facoltà di aderirvi o meno.

Si precisa, infine, che l’intervenuta consegna della documentazione di trasparenza deve essere documentata attraverso la sottoscrizione da parte del potenziale cliente di una specifica “attestazione di avvenuta consegna” predisposta, nel primo caso  a cura del Mediatore creditizio, nel secondo caso dalla Banca / Finanziaria messa in relazione dal Mediatore creditizio.

Rosignano Marittimo, 20.9.13

 

 V., in particolare, il d.lgs. 1.9.1993 n.385, testo unico banche (TUB) e le relative norme di attuazione, fra cui il Provvedimento UIC 29.4.20015 “Istruzioni per i mediatori creditizi” e le “Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 2009, successivamente aggiornate, disponibile sul sito internet della Banca d’Italia.