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FOGLIO INFORMATIVO

RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d’Italia 29.7.2009 e Provvedimento UIC del 29.4.2005)

Documento versione n. 1 del 15/03/2014

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

EUROPROGRESS S.R.L., con sede legale in Santa Croce Sull’Arno, codice fiscale e partita IVA n . 01704490504, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Pisa con il n. 01704990504 iscritta nell’Elenco tenuto dall’Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi ex art.128-septies del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario, TUB), n. 266, cap. soc. € 120.000 i.v., sito web www.europrogress.net, pec europrogress@pec.it.

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il servizio effettuato dal Mediatore Creditizio – mediazione creditizia – consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o società finanziarie con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza. Ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. L'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso. Può manifestarsi concretamente il rischio di non trovare una banca o una finanziaria disposta a concedere il finanziamento. Il Mediatore Creditizio, infatti, non garantisce l’ottenimento a favore del cliente del finanziamento, secondo i tempi e le modalità da questi richieste. Questo rischio rimane a esclusivo carico del Cliente. Il mediatore può mettere a disposizione eventuali servizi accessori offerti unitamente a quello pubblicizzato, aventi carattere opzionale. Le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e delle società finanziarie, pertanto nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio. Se il finanziamento non è erogato il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicarne le ragioni.

SEZIONE III _ CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati, gravanti sui clienti, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali. Dettaglio prodotti e servizi:

  • GARANZIE CONSORTILI​RICONOSCIMENTO SU IMPORTO FINANZIATO DA 0,1 A 10% garanzie su finanziamenti per investimenti (ordinarie/agevolate) 50.000-830.000 da effettuare o effettuati nell’ultimo anno. max 120 mesi, garanzie su finanziamenti per operazioni liquidità (inv degli ultimi 3 anni – sost occupazione) max 60 mesi rinnovo fidi o nuovi fidi max 18 mesi-1gg
  • LEASING: RICONOSCIMENTO SU IMPORTO FINANZIATO DA 0,1 A 10% operatività su tutto il comparto leasing targato, strumentale, immobiliare, energetico etcc.
  • CONSULENZA SU FINANZA AGEVOLATA: RICONOSCIMENTO SU IMPORTO OPERAZIONE DA 0,1 A 10% applicazione di tutte le norme regionali, nazionali, comunitarie per agevolare gli investimenti sia in beni strumentali che in consulenze qualificate e ricerca e sviluppo.
  • NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE - NOLEGGIO OPERATIVO: RICONOSCIMENTO SU IMPORTO FINANZIATO DA 0,1 A 10%
  • MUTUI AD AZIENDE E PRIVATI: RICONOSCIMENTO SU IMPORTO FINANZIATO DA 0,1 A 10%
  • Sportello Artigiancassa: RICONOSCIMENTO SU IMPORTO FINANZIATO DA 0,1 A 10% finanziamenti e servizi bancari per le piccole e medie imprese.
  • CESSIONE QUINTO SULLO STIPENDIO: RICONOSCIMENTO SU IMPORTO FINANZIATO DA 0,1 A 10%

Prodotti assicurativi accessori alle suddette operazioni. RICONOSCIMENTO SU IMPORTO FINANZIATO DA 0,1 A 20% Sono carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le spese notarili e le imposte relative al finanziamento.

SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Il Cliente conferisce incarico al Mediatore Creditizio di individuare e metterlo in contatto – direttamente o indirettamente – con le banche o le finanziarie disponibili a concedere uno o più finanziamenti a medio lungo termine / locazione finanziaria / altri finanziamenti a suo favore. I contratti così indicati dovranno avere le seguenti caratteristiche principali a) forma tecnica, b) importo, c) durata. Circa gli obblighi del Mediatore Creditizio, questi si impegna a selezionare e comunicare preliminarmente per iscritto al Cliente – sulla base della propria esperienza e conoscenza del mercato creditizio – gli estremi delle banche o delle finanziarie (orientativamente fino a un massimo di tre) tra i quali ricercare i finanziamenti / locazioni finanziarie; comunicare gli estremi della banca / finanziaria disponibile a concedere i finanziamenti / locazione finanziaria richiesti dal Cliente, specificando l’ufficio o l’ente della banca / finanziaria in questione al quale indirizzare le corrispondenti domande; fornire al Cliente l’eventuale ulteriore supporto occorrente per la definizione dei contratti di finanziamento / locazione finanziaria. Ciò non comporta la stipula del contratto da parte del Mediatore Creditizio. Il Cliente s’impegna, fra l’altro, a fornire tutte le eventuali ulteriori informazioni richieste per consentire la selezione e l’individuazione della banca / finanziaria disponibile a concedere i finanziamenti / locazioni finanziarie; comunicare e/o confermare per iscritto il proprio interesse ad acquisire i finanziamenti / locazioni finanziarie segnalati dal Mediatore Creditizio, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla segnalazione stessa; pagare il corrispettivo percentualizzato sull’importo del finanziamento / locazione finanziaria. In via di principio, il diritto del Mediatore Creditizio a percepire il corrispettivo sorge con l’accettazione della delibera di finanziamento / locazione finanziaria e della correlata documentazione contrattuale da parte del Cliente e sarà esigibile decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di prima erogazione del finanziamento / pagamento del bene oggetto della locazione finanziaria. Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Cliente in un’unica soluzione, dietro presentazione di corrispondente fattura fiscale da parte del Mediatore Creditizio. Il contratto è a tempo indeterminato. Le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. La cessazione contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento / locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa. Il cliente può presentare un reclamo all'ufficio reclami del Mediatore Creditizio. Per eventuali controversie é esclusivamente competente il Foro di Milano.

LEGENDA ESPLICATIVA

  • Cliente: é il soggetto, persona fisica o giuridica, che richiede al Mediatore Creditizio di essere messo in relazione con una banca od una finanziaria per la stipula di un finanziamento / locazione finanziaria, ecc.
  • Comediazione: ove vi siano uno o più Mediatori creditizi oltre a Realizza s.r.l. a svolgere l’attività di mediazione creditizia. In tal caso, se l’affare è concluso per l’intervento di più Mediatori creditizi, ciascuno di essi ha diritto ad una quota del corrispettivo (provvigione)
  • Corrispettivo o provvigione: compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all’affare procacciato
  • Finanziamento e tipologie di finanziamento: è lo scopo che si propone il cliente grazie all’attività del Mediatore Creditizio. Le tipologie per le quali è posta in essere l’attività di mediazione creditizia sono:
    1. finanziamenti a medio / lungo termine
    2. locazione finanziaria
    3. acquisto di crediti
    4. Cessione del Quinto
  • Locale aperto al pubblico: un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di EUROPROGRESS S.R.L., idoneo per lo svolgimento di trattative con la clientela o per la conclusione di contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede di EUROPROGRESS S.R.L., le filiali, uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc.
  • Mandante: è la banca o la finanziaria messa in relazione con il cliente a cura del Mediatore Creditizio Offerta fuori sede: l’offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico
  • Servizi accessori: i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria
  • Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate
  • Tasso effettivo globale medio (tegm): tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura